Conto Corrente e Tutele in Caso di Fallimento della Banca

Una banca può fallire? Chi ha un conto corrente si è posto sicuramente questa domanda. Ma sappiamo che l’ipotesi è abbastanza remota. Infatti il rischio di fallimento delle grandi banche tradizionali, percepito come elevato sin da settembre 2008, dopo il crac di Lehman Brothers, è ora considerato praticamente nullo. Anche se succedesse, però, in Italia i depositi sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce i conti correnti, anche quelli online, fino a 103.291,38 euro per depositario e per azienda di credito. Costituitosi nel 1987 nella forma di consorzio volontario, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è successivamente divenuto un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.

Scopo del Fondo è appunto quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Aderiscono obbligatoriamente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Anche le banche straniere che operano in Italia hanno aderito al Fondo, con qualche piccola eccezione. Per gli istituti di credito che non hanno aderito, valgono le regole di copertura del loro Paese di origine.

Il conto corrente è una forma di risparmio tutelata dall’intervento statale. La Costituzione italiana prevede infatti che la Repubblica tuteli il risparmio in tutte le sue forme. Diversamente dagli altri Paesi Europei, al fondo non vengono fatti accantonamenti al termine di ogni anno solare e non sono presenti riserve monetarie.

Se si hanno conti su più banche, si è garantiti per la somma di 103.291,38 euro su ognuno dei depositi. Se invece si hanno più conti sulla stessa banca, la copertura è una sola. Per i conti cointestati, la garanzia vale per ciascun cointestatario (nel caso di moglie e marito, sarà quindi di 206.582,76 euro). Il rimborso avviene in due tempi: 20.000 euro entro tre mesi dalla messa in liquidazione della banca (prorogabili a nove mesi), il resto in base ai tempi stabiliti dai liquidatori. Il limite di 103.291,38 euro è il secondo maggior importo di tutta Europa: solo la Norvegia infatti offre di più (250.000 euro), mentre la maggior parte dei Paesi europei tutelano somme che si aggirano sui 20.000 euro a depositante. Dal 1987 il Fondo interbancario è intervenuto in sei casi.

Un eventuale fallimento non ha alcun effetto, invece, sugli investimenti contenuti nel dossier titoli. I titoli sono di proprietà del risparmiatore, non sono mescolati con il patrimonio della banca, quindi il default non li coinvolge.