Registro Informatico dei Protesti – In Cosa Consiste

Gli ufficiali incaricati alla levata del protesto alla fine di ogni mese devono trasmettere alla Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti levati durante il mese.

La Legge N° 235/2000 e il Decreto del Ministero delle Attività Produttive N° 316/2000 hanno dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti (generalmente definito Elenco Protesti o Bollettino Ufficiale dei Protesti) incaricando le Camere di Commercio della pubblicazione ufficiale degli elenchi dei protesti.

Il registro informatico dei protesti sostituisce la diffusione cartacea dell’elenco dei soggetti che sono stati protestati per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari o per mancata accettazione di cambiali, con l’eventuale motivazione del rifiuto, e garantisce la necessaria trasparenza per evitare a privati e imprenditori brutte sorprese e garantire maggiori certezze riguardo la scelta dei propri interlocutori finanziari.

Nell’atto di protesto di cambiali accettate e di pagherò è necessario indicare: i dati del debitore identificandoli con l’indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

La legge 12 Dicembre 2002 n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) ha in parte modificato le norme sulla cambiale, sul pagherò e sui protesti cambiari.
In particolare l’art. 45 stabilisce espressamente che nelle cambiali e nei vaglia cambiari devono essere indicati, accanto al nome e cognome del trattario o dell’emittente, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dei medesimi, rendendo il codice fiscale un requisito essenziale al fine del protesto del titolo.

Il protestato ha la possibilità di richiedere la cancellazione seguendo la procedura indicata in questa guida sul sito Iprotestati.com. I protesti di assegni e cambiali decadono automaticamente dopo 5 anni dalla data del protesto.