Il comodato d’uso è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito, art. 1803 cod. civ.
Il contratto di comodato può essere in forma verbale (semplicemente sulla base dell’accordo) ovvero in forma scritta.
In questo ultimo caso, però, se il contratto riguarda beni immobili, il contratto deve essere registrato obbligatoriamente in termine fisso ossia: entro 30 giorni dalla stipula.
E’ quanto prevede l’art. 5 comma 4 Tariffa – Parte I allegata al DPR nr. 131/86 (Testo unico imposte di registro).
Infatti, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 14 del 06 febbraio 2001, ha precisato che il contratto di comodato di beni mobili, se redatto in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Perciò, è sufficiente la forma scritta (scrittura privata, atto pubblico, scrittura privata autenticata, ecc.) a far scattare l’obbligo di registrazione poiché rileva la “materializzazione” dell’atto di disponibilità del bene.
L’imposta di registro è in misura fissa di 168 euro. E a nulla rileva la gratuità del disponibilità del bene (mobile o immobile).
Inoltre, se il comodato di beni immobili è verbale, non sussiste alcun obbligo di registrazione salvo il caso d’uso, ossia, quando è necessario provare l’esistenza della situazione fattuale.