note trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.​ – Esempio e Modello

Le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sono un atto depositato telematicamente dalle parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, in sostituzione dell’udienza, quando non sia necessaria la discussione orale. Servono a formulare le istanze e le conclusioni, precisare le rispettive posizioni processuali e consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti senza la comparizione in aula. Non costituiscono, di regola, una memoria difensiva ampia, ma devono concentrarsi sulle attività proprie dell’udienza sostituita.

Come scrivere note trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.​

La nota di trattazione scritta prevista dall’art. 127-ter c.p.c. è l’atto con il quale la parte partecipa all’udienza quando il giudice ne ha disposto la sostituzione con il deposito telematico di note scritte. Non è, di regola, una memoria difensiva destinata a sviluppare ampiamente la causa, né sostituisce automaticamente gli atti introduttivi, le memorie integrative o gli scritti conclusionali previsti da specifiche disposizioni processuali. La sua funzione è consentire alla parte di formulare per iscritto le richieste e le conclusioni che avrebbe esposto oralmente in udienza.

La nota deve innanzitutto consentire un’immediata identificazione del procedimento. È quindi opportuno indicare l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero di ruolo generale, il giudice, la data dell’udienza sostituita e la parte rappresentata, precisando il nominativo del difensore che deposita l’atto. Questi elementi possono essere già presenti nei dati del deposito telematico, ma è prudente riportarli anche nella nota per evitare equivoci, soprattutto quando lo stesso difensore tratta più procedimenti davanti al medesimo ufficio.

Il contenuto centrale deve essere costituito dalle istanze e dalle conclusioni. Le istanze sono le richieste rivolte al giudice in relazione alla particolare fase processuale. Possono riguardare, a seconda dell’oggetto dell’udienza, la concessione di un termine, l’ammissione o l’espletamento di un mezzo istruttorio già ritualmente richiesto, la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la rimessione della causa in decisione, la liquidazione delle spese, la riserva di ulteriori deduzioni quando consentita, oppure l’adozione di uno specifico provvedimento interlocutorio. Le conclusioni sono invece le richieste finali sul merito o sull’esito della fase processuale, formulate in modo preciso e coerente con le domande, le eccezioni e le difese già introdotte nel giudizio.

Se l’udienza è destinata alla precisazione delle conclusioni, la nota deve riportare in modo completo le conclusioni definitive della parte, comprese quelle relative alla domanda principale, alle eventuali domande riconvenzionali, alle eccezioni, agli interessi, alla rivalutazione monetaria, alla decorrenza degli accessori e alla rifusione delle spese di lite. Non è sufficiente limitarsi a una formula generica come “si insiste negli atti e nelle conclusioni già rassegnate” quando vi sia il rischio che le conclusioni precedenti siano incomplete, equivoche o non facilmente individuabili. È invece possibile richiamare le conclusioni già formulate, purché il richiamo sia preciso e non lasci dubbi sul contenuto della richiesta.

Quando l’udienza riguarda l’ammissione o l’assunzione delle prove, la nota dovrebbe indicare chiaramente quali richieste istruttorie vengono mantenute, quali eventualmente vengono abbandonate e per quali capitoli o mezzi di prova si chiede il provvedimento del giudice. Non dovrebbe introdurre per la prima volta domande, eccezioni, produzioni documentali o richieste istruttorie non consentite dalla fase processuale. La nota non può essere utilizzata per eludere le preclusioni già maturate o per sostituire una memoria che la legge impone di depositare entro un termine specifico.

L’art. 127-ter c.p.c. fa riferimento a note contenenti le “sole istanze e conclusioni”. Tale espressione impone un criterio di sintesi e di pertinenza. La nota non dovrebbe quindi trasformarsi in una lunga ricostruzione dei fatti o in una nuova memoria argomentativa. Tuttavia, quando sia necessario per comprendere la richiesta, è normalmente opportuno inserire una motivazione essenziale, con un breve richiamo ai fatti processualmente rilevanti, agli atti già depositati e alle norme applicabili. La motivazione deve rimanere funzionale all’istanza o alla conclusione e non contenere una trattazione ampia e autonoma della controversia. In altri termini, si possono spiegare brevemente le ragioni della richiesta, ma non si dovrebbe utilizzare la nota per sviluppare nuove linee difensive.

La nota deve inoltre rispettare il provvedimento con cui il giudice ha disposto la sostituzione dell’udienza. Occorre verificare se il giudice abbia indicato uno specifico oggetto della trattazione, particolari questioni da chiarire, documenti da produrre o modalità di redazione. Se il provvedimento stabilisce che le parti devono pronunciarsi su determinati punti, la nota deve rispondere espressamente a ciascuno di essi. Il contenuto concreto può quindi variare molto: una nota destinata a un’udienza di mero rinvio sarà necessariamente diversa da quella relativa alla precisazione delle conclusioni o alla discussione su un’eccezione preliminare.

È opportuno dichiarare expressamente la posizione processuale della parte, ad esempio precisando che essa si costituisce, resiste, insiste per l’accoglimento o il rigetto di una domanda, non accetta il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, oppure aderisce a una richiesta della controparte. Se vi sono questioni preliminari o pregiudiziali già sollevate, queste dovrebbero essere richiamate nelle conclusioni, evitando che il loro mancato riferimento possa essere interpretato come abbandono, quando la legge o la natura della questione rendano tale indicazione rilevante.

La parte può anche evidenziare l’eventuale necessità che l’udienza non venga sostituita da note, quando la sua presenza o quella di altri soggetti sia indispensabile. L’art. 127-ter c.p.c. presuppone infatti che non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. La sostituzione non è quindi appropriata quando occorra assumere dichiarazioni personali, procedere a un interrogatorio libero, compiere attività incompatibili con la trattazione esclusivamente scritta o garantire la partecipazione di soggetti la cui presenza fisica sia indispensabile. L’opposizione alla sostituzione deve essere proposta nei termini e secondo le modalità indicati dalla norma e dal provvedimento del giudice.

La nota deve essere depositata telematicamente entro il termine assegnato dal giudice, che, secondo la disciplina dell’art. 127-ter c.p.c., deve essere congruo e non inferiore a quello previsto dalla norma, salvo le specifiche modalità applicabili al procedimento. Il deposito deve riguardare il fascicolo corretto e deve essere effettuato con un atto processuale idoneo, rispettando le regole tecniche del processo civile telematico. È importante conservare le ricevute del deposito e verificare che l’atto risulti effettivamente acquisito al fascicolo, perché la semplice predisposizione della nota senza perfezionamento del deposito non equivale alla partecipazione all’udienza.

Particolare attenzione deve essere prestata all’eventuale mancato deposito. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice può assegnare un nuovo termine. Se anche tale ulteriore termine decorre senza deposito, la causa può essere cancellata dal ruolo e può essere dichiarata l’estinzione del processo, secondo quanto previsto dall’art. 127-ter c.p.c. Il deposito della nota non deve quindi essere considerato una formalità irrilevante, soprattutto quando l’udienza sia destinata alla precisazione delle conclusioni o all’adozione di provvedimenti decisivi.

In concreto, una nota correttamente redatta dovrebbe contenere l’identificazione del procedimento, l’indicazione della parte e del difensore, il richiamo alla disposizione del giudice che ha sostituito l’udienza, una breve indicazione dell’oggetto della trattazione, le specifiche istanze rivolte al giudice, le conclusioni formulate in modo completo e, solo se necessario, una motivazione sintetica e strettamente collegata alle richieste. Dovrebbe chiudersi con la data, la sottoscrizione del difensore e la richiesta del provvedimento processuale coerente con la fase del giudizio.

La regola fondamentale è che la nota non deve aggiungere materiale processuale nuovo, ma deve rendere chiaro che cosa la parte chiede al giudice in quella specifica udienza e quali conclusioni intende mantenere. Per questo, il suo contenuto deve essere breve ma non generico, completo ma non prolisso, rigorosamente collegato all’oggetto dell’udienza e conforme alle eventuali istruzioni contenute nel provvedimento giudiziale.

Esempio note trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.​

TRIBUNALE DI _______________

Procedimento civile n. _______________ R.G.

Giudice: _______________

Udienza del _______________

Per _______________, C.F./P. IVA _______________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _______________, C.F. _______________, PEC _______________, come da procura in atti

contro

_______________.

La parte _______________, richiamati integralmente gli atti, le deduzioni, le eccezioni, le istanze e le conclusioni già formulate nel presente giudizio, espone e precisa quanto segue.

In fatto:

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In diritto:

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__________________________________________________________________

La parte insiste per l’ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

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La parte contesta e si oppone alle richieste, eccezioni e deduzioni avversarie per le seguenti ragioni:

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Pertanto, conclude chiedendo che l’Ill.mo Giudice voglia:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria, si chiede:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si insiste per ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione e istanza già formulata negli atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamata.

Luogo e data: _______________

Avv. _______________

Firma digitale: _______________

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