Le note scritte di precisazione delle conclusioni sono l’atto con cui le parti, alla conclusione del giudizio, formulano in modo definitivo e sintetico le proprie richieste al giudice. Servono a riepilogare le domande, le eccezioni e le conclusioni su cui si chiede una decisione, delimitando l’oggetto della pronuncia. Di regola non possono contenere domande o richieste nuove rispetto a quelle già proposte nel processo.
Come scrivere note scritte di precisazione delle conclusioni
Le note scritte di precisazione delle conclusioni sono l’atto con cui ciascuna parte, nella fase conclusiva del giudizio, comunica al giudice in forma definitiva le domande, le eccezioni e le richieste sulle quali chiede che venga pronunciata la decisione. Devono quindi consentire al giudice di individuare con assoluta precisione il contenuto della decisione richiesta, senza dover ricostruire le conclusioni attraverso la lettura di tutti gli atti precedenti.
L’atto deve anzitutto riportare l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo generale, delle parti e della qualità processuale rivestita, specificando, ad esempio, se si tratta dell’attore, del convenuto, del ricorrente, del resistente, dell’opponente, dell’opposto o di un eventuale interveniente. È opportuno indicare anche il giudice o il collegio davanti al quale pende la causa e richiamare il provvedimento con cui è stata fissata l’udienza o assegnato il termine per la precisazione delle conclusioni, soprattutto quando il deposito avviene nell’ambito di un procedimento scritto.
Il contenuto centrale deve essere costituito dalla formulazione puntuale delle conclusioni finali. Occorre indicare ciò che la parte chiede concretamente al giudice, utilizzando formule chiare e coerenti con le domande già proposte nel corso del processo. L’attore dovrà precisare, per esempio, se insiste per l’accertamento di un diritto, per la condanna al pagamento di una somma, per l’adempimento di un’obbligazione, per la risoluzione o l’annullamento di un contratto, per il risarcimento dei danni, per una pronuncia costitutiva o per una combinazione di tali richieste. Il convenuto dovrà specificare se chiede il rigetto delle domande avversarie, la dichiarazione della loro inammissibilità o infondatezza, oppure l’accoglimento di eventuali domande riconvenzionali.
Le conclusioni devono contenere anche le domande subordinate, alternative o condizionate, quando siano state effettivamente formulate nel processo. Se, ad esempio, una parte chiede in via principale l’adempimento e, in subordine, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, tale struttura deve essere riprodotta in modo esplicito e ordinato, così da rendere chiaro al giudice il rapporto tra le diverse richieste. Analogamente, devono essere indicate le eventuali domande riconvenzionali, le chiamate in garanzia, le richieste di manleva e le pretese rivolte nei confronti di altre parti processuali.
Quando viene richiesto il pagamento di una somma di denaro, è necessario indicare, se possibile, l’importo preciso o almeno i criteri oggettivi per determinarlo. Devono essere specificati, secondo il caso, il capitale, gli interessi legali o moratori, la rivalutazione monetaria, gli eventuali interessi sugli interessi quando giuridicamente ammissibili, la decorrenza degli accessori e l’eventuale detrazione degli acconti già ricevuti. Se l’importo non è esattamente quantificabile, si può richiedere la somma determinata dal giudice anche in via equitativa, ma è comunque opportuno indicare l’importo richiesto sulla base degli elementi acquisiti nel processo oppure formulare una richiesta di condanna generica con successiva liquidazione, se ne ricorrono i presupposti.
Le note devono riportare le richieste relative alle spese di lite. La parte vittoriosa normalmente chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese, degli esborsi, del compenso professionale e degli accessori di legge, comprendenti, quando dovuti, il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto. Può essere richiesta anche la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non averle riscosse. Se vi sono ragioni per chiedere la compensazione, totale o parziale, delle spese, esse possono essere richiamate, anche se la valutazione finale spetta al giudice.
Nelle conclusioni possono essere inserite anche le richieste processuali direttamente collegate alla decisione, come la dichiarazione di inammissibilità di una domanda o di un’eccezione, la rilevabilità d’ufficio di una questione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l’improcedibilità, l’estinzione del giudizio o la carenza di legittimazione. Se la causa riguarda più parti o più rapporti giuridici, è importante distinguere chiaramente le richieste formulate nei confronti di ciascun soggetto, evitando conclusioni generiche che non consentano di comprendere chi debba essere condannato o quale rapporto debba essere accertato.
Le note possono contenere un breve richiamo alla posizione processuale della parte e agli atti nei quali le domande sono state già formulate, ma non devono trasformarsi in una nuova memoria difensiva. La loro funzione principale è fissare definitivamente il petitum e la causa petendi nei limiti in cui siano già stati introdotti nel processo. Non è quindi possibile utilizzare la precisazione delle conclusioni per proporre domande nuove, ampliare quelle originarie, modificare tardivamente i fatti costitutivi della pretesa, introdurre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, formulare nuove richieste istruttorie o depositare documenti fuori dai termini previsti.
È possibile, invece, rinunciare a una domanda, a un capo della domanda o a una specifica eccezione già proposta, purché la rinuncia sia formulata in modo inequivoco e produca gli effetti processuali previsti dalla legge. Allo stesso modo, le conclusioni possono essere precisate, cioè rese più chiare o più esatte, quando ciò non comporti una modificazione sostanziale della domanda. La precisazione non deve però diventare una mutatio libelli, ossia una trasformazione dell’oggetto o del fondamento della pretesa.
È essenziale che le conclusioni siano coerenti con l’ultima posizione processuale validamente assunta dalla parte. Se, nel corso del giudizio, una domanda è stata modificata nei limiti consentiti, le note devono riflettere la versione definitiva e non quella originaria. Se invece una determinata domanda o eccezione non è stata proposta tempestivamente, non può essere introdotta per la prima volta in questa fase. Il giudice, di regola, decide sulla base delle conclusioni precisate, sicché eventuali richieste omesse o formulate in modo ambiguo potrebbero non essere esaminate.
Quando il giudizio riguarda l’accertamento di un rapporto contrattuale o di un obbligo, è opportuno indicare con precisione la pronuncia richiesta, specificando se si domanda un accertamento, una condanna, una pronuncia costitutiva oppure una combinazione di tali effetti. Nei giudizi di responsabilità è utile indicare il tipo di danno richiesto, patrimoniale o non patrimoniale, le singole componenti eventualmente dedotte, il criterio di liquidazione e gli accessori. Nei giudizi immobiliari o relativi a beni determinati devono essere identificati con accuratezza il bene, i dati catastali o gli altri elementi identificativi pertinenti, se indispensabili per la decisione o per la successiva esecuzione.
La parte può richiamare integralmente le conclusioni già formulate negli atti precedenti, ma il semplice rinvio generico non è sempre prudente. È preferibile trascrivere nuovamente le richieste in forma completa, perché le note devono essere autosufficienti e permettere al giudice di comprendere immediatamente quale decisione viene richiesta. Il rinvio agli atti precedenti può essere utilizzato per gli argomenti difensivi, mentre la parte dispositiva dovrebbe essere formulata in modo autonomo, preciso e non equivoco.
Dal punto di vista formale, le note devono essere depositate entro il termine stabilito dal giudice e secondo le modalità previste dal processo civile telematico o dal provvedimento di trattazione scritta. Devono essere sottoscritte dal difensore munito di procura e depositate nel fascicolo corretto. Il rispetto del termine è particolarmente importante, perché il deposito tardivo può comportare la mancata considerazione dell’atto o delle conclusioni in esso contenute, secondo la disciplina applicabile al procedimento.
In definitiva, una corretta nota di precisazione delle conclusioni deve indicare chi è la parte, in quale procedimento viene depositata, quali domande ed eccezioni restano effettivamente in discussione, quale pronuncia concreta si chiede al giudice, quali importi e accessori devono eventualmente essere riconosciuti, come devono essere regolate le spese e se vi sono richieste processuali ulteriori. Deve essere completa ma non prolissa, chiara ma non generica, e soprattutto deve rimanere entro i limiti delle domande e delle difese già ritualmente introdotte nel giudizio.
Esempio note scritte di precisazione delle conclusioni
TRIBUNALE DI _______________
Sezione _______________
Procedimento civile n. _______________ R.G.
Giudice: Dott./Dott.ssa _______________
Udienza del _______________
Per _______________, C.F./P. IVA _______________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _______________, C.F. _______________, PEC _______________, come da procura in atti,
contro
______________[, C.F./P. IVA _______________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _______________]
La parte _______________, come sopra rappresentata e difesa, precisa le proprie conclusioni nei seguenti termini:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1. _______________;
2. _______________;
Nel merito:
1. accertare e dichiarare _______________;
2. per l’effetto, _______________;
3. rigettare _______________ in quanto infondata/o in fatto e in diritto;
In via subordinata:
1. _______________;
2. _______________;
In ogni caso:
1. con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
2. _______________.
Si richiamano integralmente tutti gli atti, le deduzioni, le eccezioni, le istanze istruttorie e le produzioni documentali già depositati in giudizio, nei limiti e per quanto non incompatibili con le presenti conclusioni.
Si dichiara che le presenti conclusioni sono formulate in conformità alle domande, eccezioni e difese già ritualmente proposte.
______________, _______________
Avv. _______________