nota di variazione di sola iva art 26​​ – Esempio e Modello

La nota di variazione di sola IVA è un documento previsto dall’art. 26 del DPR 633/1972 che corregge esclusivamente l’imposta indicata in una fattura, lasciando invariato l’imponibile. Si utilizza, ad esempio, per rettificare un’aliquota o un importo IVA errato, aumentando o diminuendo l’imposta dovuta. Consente al fornitore di regolare l’IVA e al cliente, quando ne ricorrono i presupposti, di adeguare l’eventuale detrazione.

Come scrivere nota di variazione di sola iva art 26​​

Una nota di variazione di sola IVA è un documento con cui si corregge esclusivamente l’imposta esposta o applicata in una fattura precedente, lasciando invariato l’imponibile. Non costituisce una categoria autonoma espressamente disciplinata con questa denominazione dall’articolo 26 del DPR 633/1972: la sua validità dipende dal fatto che esista una reale ragione per modificare l’IVA e che l’imponibile originario sia effettivamente corretto.

Il documento deve identificare in modo completo il cedente o prestatore e il cessionario o committente, riportando denominazione o nome e cognome, indirizzo, partita IVA e, quando richiesto, codice fiscale. Devono inoltre essere indicati la data di emissione e un numero progressivo autonomo, secondo la numerazione adottata dall’impresa per le note di variazione. Se il documento è elettronico, deve essere trasmesso allo SdI con il corretto tipo documento: TD04 per la nota di credito e TD05 per la nota di debito.

È indispensabile richiamare la fattura originaria cui la variazione si riferisce. Occorre indicare almeno il numero e la data della fattura, e, quando utile per una più chiara identificazione, anche il codice identificativo o l’ID SdI. Il riferimento deve essere preciso, perché la nota non è un documento autonomo privo di collegamento, ma una rettifica di un’operazione già fatturata.

La descrizione deve spiegare la causa della variazione e chiarire espressamente che l’imponibile resta invariato e che viene modificata soltanto l’IVA. Non è sufficiente scrivere genericamente “storno IVA” o “integrazione IVA”. È preferibile indicare, per esempio, che si procede alla rettifica dell’IVA precedentemente esposta per errata applicazione dell’aliquota, per applicazione di un regime IVA non corretto, per omessa applicazione dell’imposta o per altra specifica causa prevista dalla disciplina delle variazioni. Nella descrizione deve essere richiamato anche il riferimento normativo pertinente, come l’articolo 26, comma 1, del DPR 633/1972 per una variazione in aumento oppure l’articolo 26, comma 2, per una variazione in diminuzione, oltre all’eventuale altra disposizione che giustifica la correzione.

Dal punto di vista economico, la nota deve riportare l’imponibile invariato. Se la variazione riguarda esclusivamente l’imposta, nel documento elettronico è normalmente indicato un imponibile pari a zero e un importo IVA pari alla sola differenza da correggere. Il totale del documento coinciderà quindi con l’importo dell’IVA da integrare o da stornare. È comunque importante che la rappresentazione contabile renda evidente che non si sta modificando il corrispettivo dell’operazione, ma soltanto l’imposta.

Deve essere indicata l’aliquota IVA cui si riferisce la variazione. Se l’errore riguarda una diversa aliquota, è opportuno specificare sia l’aliquota originariamente applicata sia quella corretta, indicando l’imposta iniziale, l’imposta corretta e la differenza da recuperare o da restituire. Per esempio, se l’imponibile è corretto ma è stata applicata l’aliquota del 10 per cento invece di quella del 22 per cento, la nota di debito dovrà evidenziare la maggiore IVA dovuta sulla medesima base imponibile. L’imponibile non deve essere nuovamente assoggettato all’imposta nella nota come se si trattasse di una nuova cessione: la nota deve rappresentare soltanto la differenza.

Nel documento elettronico è necessario compilare correttamente il campo relativo alla natura dell’operazione. Se la nota contiene un importo di IVA, non deve essere utilizzato un codice natura riservato alle operazioni totalmente non soggette, non imponibili o esenti, salvo che ciò sia coerente con il caso concreto. L’aliquota e l’imposta devono essere valorizzate secondo la struttura della fattura elettronica. Se l’imponibile è pari a zero e viene indicata un’imposta, è opportuno verificare che la configurazione del gestionale e i controlli dello SdI siano coerenti con il tipo di rettifica effettuata; nei casi più complessi può essere necessario utilizzare una modalità tecnica concordata con il consulente fiscale, mantenendo comunque chiara la natura della variazione.

La nota deve indicare se si tratta di una variazione in aumento o in diminuzione. La variazione in aumento, normalmente documentata con una nota di debito, si utilizza quando deve essere richiesta ulteriore IVA rispetto a quella originariamente fatturata, ad esempio perché l’imposta è stata omessa o calcolata in misura inferiore. La variazione in diminuzione, normalmente documentata con una nota di credito, si utilizza quando l’IVA originariamente fatturata deve essere ridotta o restituita, purché ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 26 e siano rispettati i relativi termini e limiti.

La causale deve essere effettiva e documentabile. La nota di variazione non può essere emessa soltanto per correggere un errore formale privo di effetti sull’imposta, né può essere utilizzata per recuperare IVA quando in realtà si dovrebbe ridurre anche l’imponibile. Se, per esempio, viene annullata una vendita, riconosciuto uno sconto o restituita una parte della merce, normalmente la variazione deve riguardare sia l’imponibile sia l’IVA. La nota di sola IVA è corretta quando il valore della prestazione o della cessione non cambia e ciò che cambia è esclusivamente il trattamento o il calcolo dell’imposta.

Quando la nota è emessa per correggere un errore di fatturazione, è consigliabile indicare nella causale l’importo dell’IVA originariamente applicato, quello corretto e la differenza. Questa ricostruzione consente al destinatario di collegare la nota alla registrazione originaria e permette di verificare con immediatezza che non sia stato alterato l’imponibile. È opportuno conservare anche la documentazione che dimostra l’errore o la causa della variazione, come il contratto, la comunicazione del cliente, la documentazione relativa alla corretta aliquota o il parere fiscale utilizzato.

La registrazione contabile e IVA deve essere coerente con il documento. Il cedente o prestatore deve rilevare la maggiore o minore IVA secondo la natura della variazione, mentre il cliente deve registrare la corrispondente rettifica, ove ne ricorrano i presupposti. La nota deve essere consegnata o resa disponibile al destinatario e, se emessa in formato elettronico, deve transitare dallo SdI quando l’operazione rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica.

È importante non confondere la nota di variazione di sola IVA con l’integrazione prevista per il reverse charge o per altri meccanismi in cui l’imposta viene assolta dal cessionario o committente. In tali casi il documento e la codifica possono seguire regole specifiche, e non sempre la soluzione consiste nell’emettere una semplice nota di debito o di credito di sola IVA. Analogamente, nei rapporti soggetti a split payment, non basta indicare un importo di sola IVA senza verificare il corretto trattamento dell’imposta e la modalità di registrazione.

In sintesi, il documento deve consentire di comprendere senza ambiguità chi emette la variazione, a chi è destinata, quale fattura viene modificata, per quale motivo, quale disposizione normativa viene applicata, quale aliquota è corretta, quale importo di IVA viene rettificato e che l’imponibile resta invariato. La nota deve inoltre riportare una numerazione propria, una data, l’importo positivo o negativo della variazione e gli elementi tecnici necessari per la corretta trasmissione e registrazione fiscale.

Esempio nota di variazione di sola iva art 26​​

Cedente/prestatore: ________________________________
Partita IVA/Codice fiscale: ________________________________
Sede legale: ________________________________
PEC/Codice destinatario: ________________________________

Cessionario/committente: ________________________________
Partita IVA/Codice fiscale: ________________________________
Sede legale: ________________________________
PEC/Codice destinatario: ________________________________

Riferimento alla fattura originaria n. __________________ del ________________, imponibile pari a euro __________________ e IVA pari a euro __________________.

Con la presente si emette nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente all’imposta sul valore aggiunto, per euro __________________, relativa all’aliquota IVA del ______%.

La variazione si rende necessaria per il seguente motivo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

L’imponibile della fattura originaria rimane invariato. La presente nota di variazione rettifica esclusivamente l’IVA precedentemente addebitata.

Imponibile invariato: euro __________________
IVA da stornare: euro __________________
Totale nota di variazione: euro __________________

Nuovo importo IVA dovuto: euro __________________
Nuovo totale documento: euro __________________

Modalità di regolazione dell’importo IVA: ________________________________

Luogo e data: ________________________________

Firma del cedente/prestatore: ________________________________

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