Il recesso da un contratto con un’agenzia immobiliare è l’atto mediante il quale una delle parti, tipicamente il cliente o l’agenzia, decide di terminare il contratto prima della sua naturale scadenza. Questa azione può essere motivata da vari fattori, come insoddisfazione con i servizi forniti, cambiamenti nelle circostanze personali o violazioni delle clausole contrattuali.
Le condizioni specifiche per il recesso devono essere chiaramente delineate nel contratto stesso, comprese eventuali penali o preavvisi necessari. È importante seguire le procedure legali previste e consultare un professionista legale se necessario per evitare possibili controversie.
Come scrivere un Recesso contratto agenzia immobiliare
Il punto di partenza, quando si parla di recesso da un contratto con un’agenzia immobiliare, è capire che cosa hai firmato. Nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di un “mandato a vendere” con rappresentanza, ma di un incarico di mediazione, l’agenzia non vende al posto tuo, ma ha il compito di mettere in relazione le parti perché l’affare si concluda. Da qui discendono regole diverse sulla provvigione e sulla possibilità di sciogliere il rapporto.
Di solito l’incarico di vendita o di locazione ha tre caratteristiche chiave: è a tempo determinato, ha o meno la clausola di esclusiva, può prevedere penali o compensi in caso di recesso anticipato o di violazione dell’esclusiva. Se sei un privato che conferisce l’incarico per la gestione di un proprio immobile, nel rapporto con l’agenzia hai lo status di consumatore: si applica quindi anche il Codice del Consumo sulle clausole vessatorie e sul diritto di recesso nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali.
Prima distinzione importante: scadenza naturale e recesso anticipato. Se il contratto ha una durata di, ad esempio, sei mesi, alla scadenza l’incarico semplicemente cessa, salvo che sia previsto un rinnovo tacito con un certo preavviso (tipicamente da dare 15–30 giorni prima). In questo caso, la “disdetta” è un recesso alla scadenza, che di solito è sempre possibile, con una semplice comunicazione scritta nel termine previsto. Diverso è il recesso anticipato, cioè durante il periodo di durata concordato. In assenza di una clausola che lo consenta liberamente, il recesso prima del termine può esporre alla richiesta di penali o di risarcimento; se, invece, è previsto contrattualmente (ad esempio “il cliente può recedere in ogni momento pagando X”), quella clausola governa i costi dell’uscita.
Il tema dell’esclusiva è spesso ciò che spinge a chiedere il recesso. Con l’esclusiva ti sei impegnato a non conferire incarichi ad altre agenzie e a non vendere direttamente durante la durata del contratto; se concludi l’affare da solo o con altra agenzia in violazione dell’esclusiva, scatta normalmente il diritto dell’agenzia esclusivista a pretendere la provvigione o una penale concordata, anche se non è stata lei a presentare l’acquirente. Questo deriva proprio dalla natura del patto di esclusiva: in cambio di un impegno dell’agenzia a investire sulla promozione del tuo immobile, tu le garantisci che, se l’affare nasce nel periodo coperto, lei non sarà tagliata fuori. Se vuoi sciogliere prima il vincolo di esclusiva, devi leggere con attenzione la clausola: molti incarichi prevedono la possibilità di revocare l’esclusiva con una comunicazione scritta e/o con il pagamento di una penale; altri, più corretti, consentono un recesso libero con un breve preavviso, senza costi o con un rimborso delle sole spese documentate.
Sul piano dei diritti inderogabili ci sono alcuni paletti. Se hai sottoscritto l’incarico a distanza (per telefono, online) o fuori dai locali dell’agenzia (per esempio a casa tua), si applica il diritto di recesso di 14 giorni del Codice del Consumo: entro 14 giorni dalla firma puoi sciogliere il contratto senza costi e senza dover motivare, comunicandolo per iscritto (raccomandata A/R, PEC, modulo di recesso). L’agenzia può chiederti al massimo il pagamento della parte di servizio eventualmente già eseguita solo se tu avevi chiesto l’esecuzione immediata e ti avevano informato espressamente di questa conseguenza; in mancanza di queste condizioni, il recesso è gratuito. Questo diritto di “ripensamento” è autonomo rispetto alla disciplina dell’incarico di mediazione e non può essere escluso da clausole contrattuali.
Al di là del recesso entro 14 giorni, entra in gioco la disciplina civilistica e quella sulle clausole vessatorie. Penali particolarmente elevate per il recesso anticipato, rinnovi taciti per periodi lunghi senza possibilità reale di disdetta, previsioni di provvigione dovuta all’agenzia “in ogni caso” anche se non c’è alcuna attività di mediazione, sono clausole che, in un rapporto B2C, possono essere considerate vessatorie se non specificamente approvate per iscritto e comunque riducibili dal giudice se sproporzionate. In pratica, se ti trovi devant a una richiesta di somme molto elevate a fronte di un recesso anticipato da un incarico in cui l’agenzia ha fatto poco o nulla, vale la pena verificare con un professionista se quella penale sia effettivamente dovuta nella misura richiesta.
Il tema della provvigione è distinto dal recesso. Per legge, il diritto alla provvigione matura quando l’agenzia mette in relazione le parti e l’affare si conclude per effetto del suo intervento. Se revochi l’incarico o recedi dal contratto prima che l’agenzia ti abbia segnalato un potenziale acquirente/conduttore o prima che si sia concluso un affare, di regola non è dovuta provvigione, salvo patti specifici su “rimborso spese” o penali. Se, invece, l’agenzia ha già svolto il suo ruolo e il contratto preliminare o definitivo con la controparte è stato firmato, recesso o non recesso, la provvigione resta dovuta: secondo la logica della mediazione, il compenso remunera il risultato, non la durata dell’incarico. Spesso gli incarichi prevedono anche che la provvigione spetti se l’affare viene concluso dopo la scadenza dell’incarico con un soggetto presentato dall’agenzia durante il periodo (la cosiddetta “coda di mediazione”): anche questo tipo di clausole, se circoscritte nel tempo e nelle persone, è ritenuto legittimo.
Come ci si muove, allora, in concreto per recedere? Il primo passo è prendere in mano il contratto e segnarsi tre cose: durata, modalità di rinnovo e clausole su revoca/recesso e penali. Se vuoi evitare il rinnovo tacito, rispetta il termine di preavviso per disdire alla scadenza con una comunicazione scritta chiara: “con la presente comunico la mia intenzione di non rinnovare l’incarico n. … con scadenza …” è di solito sufficiente. Se vuoi uscire prima della scadenza, verifica se esiste una clausola che te lo consente; se non c’è, puoi comunque comunicare la tua revoca dell’incarico, sapendo che l’agenzia potrebbe chiederti un risarcimento per l’inadempimento, ma dovrà dimostrare un danno effettivo, non potrà inventarsi penali non pattuite e dovrà comunque rispettare i limiti della buona fede. In ogni caso è fondamentale usare canali che diano prova di invio e ricezione: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma per ricevuta.
Esiste poi il tema del recesso per giusta causa. Se l’agenzia è gravemente inadempiente (ad esempio non pubblicizza l’immobile come promesso, non organizza visite, viola obblighi di correttezza o di informazione, tiene condotte scorrette verso i potenziali interessati), puoi invocare questo tipo di recesso senza penali, contestando per iscritto le inadempienze e diffidando l’agenzia ad adempiere entro un termine ragionevole; se nulla cambia, puoi sciogliere il contratto imputando la responsabilità all’agenzia. La giusta causa va però sempre motivata e, se possibile, documentata: non basta l’impressione che “stanno lavorando poco”.
Attenzione anche a non confondere il recesso dall’incarico all’agenzia con la rinuncia a un affare già concluso. Se hai firmato una proposta d’acquisto accettata, un preliminare o un contratto di locazione, la tua eventuale scelta di tirarti indietro non elimina il diritto dell’agenzia alla provvigione, perché la mediazione ha ormai prodotto il risultato. Potrà anzi esporti a richieste di risarcimento da parte dell’altra parte contrattuale. Il recesso di cui ci occupiamo qui riguarda solo il rapporto con l’agenzia e non scioglie i vincoli già assunti verso la controparte.
Infine, un cenno alle offerte “pacchetto” o ai servizi aggiuntivi. Se l’incarico comprende servizi ulteriori (ad esempio perizie, certificazioni energetiche, campagne marketing particolari), verifica se sono stati effettivamente resi e se il contratto prevede un costo autonomo per questi servizi in caso di recesso. Anche qui, il Codice del Consumo e le regole sulle clausole vessatorie impediscono all’agenzia di addebitare prestazioni mai svolte o costi non pattuiti; se la disdetta arriva a valle di spese effettivamente sostenute e documentate (ad esempio l’APE pagato a un tecnico), un rimborso può essere giustificato.
Esempio di Recesso contratto agenzia immobiliare
OGGETTO: Recesso dal contratto di mediazione immobiliare del __[data di stipula]__
Con la presente, io sottoscritto [Nome e Cognome], nato a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita], residente in [Comune di Residenza], Via [Nome della Via], n. [Numero Civico], C.F. [Codice Fiscale], intendo formalmente recedere dal contratto di mediazione immobiliare con Voi stipulato in data [Data di Stipula del Contratto], avente ad oggetto la compravendita/locazione dell’immobile sito in [Indirizzo dell’Immobile], ritenendomi pertanto definitivamente libero da qualsiasi obbligo contrattuale nei Vostri confronti.
Chiedo inoltre la restituzione, entro 14 giorni dal ricevimento della presente, del pagamento effettuato in esecuzione del suddetto contratto, impegnandomi a riconsegnare eventuali documenti o materiale ricevuto a mezzo [Modalità di Consegna: es. raccomandata, corriere, etc.].
Distinti saluti
[Luogo], [Data]
Firma
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[Nome e Cognome]