Secondo l’art. 31 del Testo Unico della Finanza, il promotore finanziario è colui che è abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento fuori sede per conto esclusivo di un solo soggetto per il quale lavora in qualità di dipendente, agente o mandatario.
Requisito per poter esercitare la professione di promotore finanziario è l’iscrizione all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari gestito dall’APF. In particolare, per conseguire l’iscrizione è necessario
Essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità.
Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione all’università.
Avere superato l’esame di idoneità che viene indetto con una cadenza di tre sessioni per anno.
Chi intende iscriversi alla prova valutativa deve, può farlo previa presentazione della domanda. La prova selettiva, completamente informatizzata, si tiene presso la Camere di Commercio, in cui hanno sede le sezioni territoriali dell’APF. Superata tale prova, è necessario presentare una domanda per l’iscrizione all’Albo presso la sezione territoriale dell’APF in cui l’istante è residente, ovvero, se residente all’estero, ha eletto il domicilio.
Per l’iscrizione all’Albo dei promotori Finanziari è inoltre previsto il contributo istruttorio di 250 euro.
I promotori finanziari iscritti all’albo, hanno l’obbligo di informare l’Organismo per la tenuta dell’Albo unico il luogo di conservazione dei contratti promossi per suo tramite; della documentazione sottoscritta dai clienti e della corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.