In materia di trasferimento di ramo d’azienda, la Cassazione ha precisato che tanto la normativa comunitaria, quanto la legislazione nazionale (art. 2112 cod. civ., co. 5, come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32) perseguono il fine di “evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali con altro (datore di lavoro) sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attivita produttiva (Cass. 26 gennaio 2012, n, 1085, in Guida lav., 2012, n. 11, 41).
L’art. 2112 cod. civ., co. 5, si riferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionale autonoma di un’attività economica organizzata”. In particolare, si deve trattare di “un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustiza CE, 24 gennaio 2002, C-51/00) ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati” anche se “il motivo del trasferimento ben può consistere nell’intento di superare uno stato di difficoltà economica”
Si tratta quindi di un concetto diverso da quello del trasferimento del lavoratore.
Inoltre, il trasferimento deve consentire l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trapasso di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto.